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Domande frequenti
É facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della data che si intende liberare l’immobile.
Il canone può essere aggiornato ogni anno automaticamente e senza bisogno di richiesta del Locatore, nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati verificatesi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto, nella misura del 75%. Questo se il locatore non ha optato per la cedolare secca.
Non è possibile detrarre dai canoni locativi il deposito cauzionale, in quanto il canoe di locazione non è imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Nel contratto di affitto a uso abitativo, uno dei contratti tipici prevede una durata di 4 anni più un rinnovo automatico di altri 4 anni ed il contratto a canone libero; il contratto agevolato stabilito dall’Accordo Territoriale del Comune in oggetto ha una durata di 3 anni più un rinnovo automatico di 2 anni, esistono anche i contratti transitori per lavoratori con una durata massima di 18 mesi e infine il contratto per studenti con una durata massima di 3 anni. Queste ultime due tipologie non sono rinnovabile automaticamente terminata la loro scadenza massima.
Esistono 7 tipologie di contratti: il contratto ordinario o libero, canone agevolato o concordato, contratto per studenti universitari, contratto transitorio per lavoratori, comodato ad uso gratuito e contratto ad uso foresteria. Sono stati introdotti anche i contratti brevi con una durata inferiore ai 30 giorni.
Le tasse da pagare per la registrazione del contratto d’affitto sono le seguenti : l’imposta di registro, pari al 2% del canone annuo, l’imposta di bollo, che ammonta a 16 euro ogni 100 righe del contratto. Queste vengono versate in fase di registrazione del contratto per via telematica all’Agenzia dell’Entrate. Queste imposte vengono trattenute direttamente dal conto corrente del locatore che poi provvederà a chiedere la metà al conduttore in quanto sono a carico di entrambi in maniera paritetica.
Sono interamente a carico dell’inquilino tutte le spese relative alla fornitura di acqua, gas, nonché energia elettrica, spurgo pozzi neri, tassa sui rifiuti, tutte le manutenzioni ordinarie, le spese condominiali e pulizia annuale della caldaia e prova fumi biennale.
La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. La cedolare secca in base alla tipologia contrattuale scelta può essere del 21% o del 10% come nel caso specifico dei contratti agevolati.
Il proprietario dovrà aspettare lo scadere della prima annualità che può coincidere con il 4 o il 3 anno a seconda del contratto locativo stipulato e mandare poi disdetta con raccomandata, almeno sei mesi prima dello scadere. I motivi per disdire un contratto abitativo alla prima scadenza sono contenuti nell’art. 3 legge 431/98 e sono i seguenti:
- quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
- quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni;
- quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Senza entrare nello specifico, il primo criterio di carattere generale per suddividere le spese tra proprietario e inquilino è quindi quello di individuare la tipologia di intervento. Qui di seguito il link dove scaricare la tabella di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore stabilita dall’Accordo Territoriale:
Tabella di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore